1649 - Antico regolamento cittadino sui generi alimentari
Nel regolamento del 1649, al capitolo XVII, si regolava l’attività dei pescatori e veniva chiarita l’esclusività che aveva l’Ordine della Casa Matha sulla vendita dei prodotti ittici: Siano tenuti, i Pescatori subito, che avranno preso il pesce, tanto nell’acque salse, come dolci del nostro distretto, portarlo, o mandarlo direttamente, e non per vie indirette dentro alla Citta, nella Casa amata, luogo solito della Pescaria, senza fermarsi per istrada, ne’ Borghi, & altri luoghi.
Questa esclusività e prerogativa veniva ribadita con forza anche nel capitolo successivo: Gli huomini della Casa amata saranno i venditori del pesce; conforme alle convenzioni, c’hanno con i pescatori, con obbligo di venderlo nella Pescaria.